La Regione Calabria, anche ai sensi dell’art. 16 septies della L. n. 215/2021, ha avviato il processo di circolarizzazione obbligatoria delle posizioni debitorie verso i fornitori delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale con la finalità di definire i crediti, certi liquidi ed esigibili, vantati dai fornitori/erogatori nei confronti delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere e Universitarie della Regione Calabria, in relazione a tutte le fatture, od altro titolo di credito emesse fino alla data del 31.12.2020 e non ancora pagate alla data del 31.07.2022. Si chiedono in aggiunta le ulteriori fatture/partite creditorie successive alla data del 31.12.2020 e ancora aperte (non pagate e/o non transatte) al 31.07.2022. Ai fini del rafforzamento del Servizio Sanitario della regione Calabria, la predetta attività centralizzata di ricognizione del debito è stata preventivamente concertata e condivisa nelle modalità operative e nei contenuti con le aziende del SSR in ossequio a quanto previsto dall’art. 16 septies coma 2 lettera c) del Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 convertito con Legge n. 215 del 17 dicembre 2021. I creditori interessati dalla predetta procedura, potranno consultare tutte le informazioni preliminari e le istruzioni operative nell’apposita sezione denominata: “ricognizione del debito delle Aziende del SSR” rinvenibile al seguente link: https://sisr-ap.sisr.regione.calabria.it che per altro consentirà anche il successivo accesso alla piattaforma dedicata. L’accesso al predetto servizio consentirà ai fornitori interessati di trasmettere il rispettivo tracciato delle partite creditorie emesse fino alla data del 31.12.2020 e le ulteriori partite successive a tale data esistenti (partite aperte) al 31.07.2022, nonché tutta la documentazione di supporto, attraverso l’upload sulla predetta piattaforma dedicata. La trasmissione del predetto tracciato, deve necessariamente avvenire entro la data del 10.11.2022 alle ore 15.00, al fine di consentire le opportune operazioni di verifica. In caso di mancata comunicazione si applicherà quanto disposto dall’art. 16 septies comma 2 lettera b della Legge 215/2021.

 

 

 

 

 

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