Collegio di Direzione

Il Collegio di direzione è, a norma dell'art. 3, comma 1 quater, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., organo dell'Azienda. Il Direttore generale si avvale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nel testo sostituito dalla lett. f) del comma l dell'art. 4, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come successivamente sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, di detto organo per il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e di quelle di alta integrazione sanitaria.
In particolare il Direttore generale si avvarrà dello stesso per l’elaborazione del programma di attività complessive dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per l'utilizzazione delle risorse umane.
Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore Generale, o suo delegato, ed è composto da:
- il direttore sanitario;
- il direttore amministrativo;
- i direttori di dipartimento, inclusi quelli interaziendali e funzionali;
- il direttore del distretto sanitario;
- il direttore sanitario del presidio ospedaliero;
- il direttore della Programmazione e Controllo
- il dirigente unico delle Professioni sanitarie (L.251/2000).

 

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